Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

      2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

 

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